Oristano–Carbonia-Iglesias–Nuoro–Cagliari-Olbia–Ogliastra
ORDINANZA N. 74/19 Brillamento ordigni bellici
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTA la comunicazione urgente prot. n. 63987 del 18.07.2019 della Prefettura di Sassari;
VISTO il messaggio COMSUBIN 52230/N /CZ-GOSCTECOMSUBIN del 08.08.2019;
VISTA la comunicazione con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha comunicato la propria disponibilità all’attività di brillamento di ordigni bellici di cui sopra, per i giorni 19, 20 e 21 agosto 2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 nel punto di coordinate Lat. 41° 11.170’ N –Long 009° 31.400’ E (WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella;
VISTI l’art. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dall’attività in argomento.
RENDE NOTO
che i giorni 19, 20 e 21 agosto 2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, avranno luogo le operazione di brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
PUNTO LATITUDINE
(WGS 84)
LONGITUDINE
(WGS 84) AREA INTERDIZIONE
ALFA 41° 11.170’ N 009° 31.400’ E 500 metri per la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie.
ORDINA
Articolo 1
Nei giorni 19, 20 e 21 agosto 2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie, per un raggio di 500 metri dal punto di brillamento di cui al RENDE NOTO.
Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/
Foto-Fonte: https://www.sardegnareporter.it/2019/08/la-maddalena-attivita-di-brillamento-dei-giorni-1920-e-21-agosto-2019-ordinanza-n-74-19/286009/
È importante ricordare che, in casi analoghi, è fondamentale evitare di avvicinarsi a congegni esplosivi per la loro potenziale pericolosità e informare immediatamente le Autorità Portuali