Marina Militare–Esercito Italiano
Cagliari–Nuoro–Oristano–Carbonia-Iglesias–Olbia–Ogliastra
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena, VISTE le comunicazioni prot. n. 54175 e 15754 rispettivamente in data 13.06.2018 e 16.02.2018 della Prefettura di Sassari; VISTO il messaggio di COMSUBIN 52891/N /CZ-GOSCTECOMSUBIN del 02.09.2022; VISTA la comunicazione con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha richiesto l’emanazione dei provvedimenti di competenza per l’attività di brillamento di ordigni bellici di cui sopra, nel punto di coordinate Lat. 41°11.507’ N – Long 009°33.069’ E (WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella. VISTI l’art. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dall’attività in argomento,
RENDE NOTO che nei giorni 07 e 08 settembre 2022, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, avranno luogo le operazioni di brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico, parte
integrante della presente Ordinanza.
Coordinate
PUNTO LATITUDINE
(WGS 84)
LONGITUDINE
(WGS 84) AREA INTERDIZIONE ALFA 41°11.507’N 009°33.069’ E
2000 metri per la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività
subacquea e/o di superficie.
Ordina
Articolo 1
I giorni 07 e 08 settembre 2022, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, per un raggio di 2000 metri dal punto di brillamento di cui al RENDE NOTO.
Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul
sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
La Maddalena, IL COMANDANTE t.a
C.F. (CP) Renato SIGNOR
Fonte: https://www.sardegnareporter.it/2022/09/brillamento-ordigni-bellici-a-la-maddalena/475598/
È importante ricordare che, in casi analoghi, è fondamentale evitare di avvicinarsi a congegni esplosivi per la loro potenziale pericolosità e informare immediatamente le Autorità Portuali
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, EmiliaRomagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Egregi Editori, il portale biografia di una bomba è orientato ad evidenziare i pericoli causati da residuati bellici, ma l’aspetto più importate consiste nel non avere fini di lucro ma solo quello di diffondere la consapevolezza del rischio dei residuati bellici. Chiediamo scusa se preleviamo le foto dei vostri articoli, ma ci servono per contestualizzare le modalità del rinvenimento. Citeremo sempre fonte e autore della foto. Sicuri di una vostra comprensione vi ringraziamo in anticipo