Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

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Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

La Maddalena: interdizione di un tratto di mare per il rinvenimento di presunti ordigni bellici

Categories: Bonifica perché

Marina Militare

OristanoCarbonia-IglesiasNuoroCagliari-OlbiaOgliastra

SassariPalau

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,

VISTA la denuncia ricevuta in data odierna, alle ore 11:50 circa, con la quale è stato segnalato l’avvistamento, nelle acque antistanti Capo d’Orso del Comune di Palau, nel punto di coordinate φ 41° 10.650′ N– λ 009° 25.705′ E (Sistema di riferimento WGS84), ad una profondità di circa 35m, n. 3 cilindri lunghi 100 cm e con un diametro di 30 cm di materiale metallico probabilmente contenenti materiale esplosivo;

VISTI l’Art. 17 del Codice della Navigazione e l’Art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dall’attività in argomento,

ORDINA

Articolo 1 – A partire dalla data odierna e sino a termine esigenze, per un raggio di 100 metri dal punto “A” di coordinate φ 41° 10.650′ N– λ 009° 25.705′ E (Sistema di riferimento WGS 84), meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza, è vietato l’ancoraggio, ogni attività di pesca e subacquea;

Articolo 2 – I contravventori alla presente, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.

Articolo 3 – È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.

Foto-Fonte: http://www.santateresagalluraonline.it/44374-la-maddalena-interdizione-mare-ordigno-bellico/

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