Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

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Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Pericolo ordigni bellici inesplosi: lavori di scavi, Legislatore e D.Lgs.81/2008

Categories: Bonifica perché,Editoriali

Esercito Italiano–Marina Militare

Il rischio da rinvenimento occasionale di ordigni bellici inesplosi nelle attività lavorative. A quasi un secolo dall’ultimo conflitto combattuto sul suolo nazionale può sembrare anacronistico collegare le attività lavorative al rischio bellico , errore peraltro diffuso nella redazione dei DVR. In verità le decine di migliaia di rinvenimenti di ordigni bellici inesplosi residuati del primo e del secondo conflitto e, purtroppo , il numero di infortuni con esito letale o gravemente invalidante smentiscono l’ipotesi di un pericolo superato. Il Legislatore con la Legge 177/2012 ha preso coscienza dell’attualità del pericolo ed ha novellato il D.Lgs.81/2008 inserendo ex novo nell’articolo 28 l’estensione: “ …e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo“. Letto come è scritto si potrebbe pensare che il Legislatore non sappia dei rinvenimenti occasionali di ordigni in ambiente diverso dai cantieri temporanei o mobili quali ad esempio le ristrutturazioni edili, le attività agricole e forestali. Si potrebbe altresì pensare che il Datore di Lavoro sia assolto da ogni obbligo di valutazione del rischio bellico se i lavori in esecuzione non sono di scavo. Così non è in entrambi i casi. Il Legislatore che è dotto, rimanda tutte le altre valutazioni sul rischio bellico all’art.17 comma 1 lettera a. Ne consegue che il Datore di Lavoro (di qualunque tipo di attività) ha l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alla propria attività e non già tutti i rischi escluso il rischio residuo da rinvenimento occasionale di ordigni bellici. Ricordiamo che gli ordigni bellici sono sempre pericolosi e incontrarli nell’attività lavorativa è sempre un gravissimo rischio

Giovanni Comoglio

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