Il Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTI gli atti d’ufficio e, in ultimo, la propria Ordinanza n. 64/16, relativa al rinvenimento di ordigni bellici nelle acque antistanti località Punta Fico, Isola di Caprera (Comune di La Maddalena);
VISTA la comunicazione senza data, assunta al prot. n. 7352 del 10.05.2016, con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha comunicato la necessità di proseguire l’attività di brillamento di ordigni bellici di cui sopra, nel periodo compreso tra il 16.05.2016 ed il 20.05.2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nel punto di coordinate Lat. 41° 12.3’ N – Long 009° 32.3’ E (WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella;
VISTA la comunicazione urgentissima prot. n. 35749 in data 06.05.2016 della Prefettura di Sassari;
VISTO il messaggio prot. n. 1378 datato 06.05.2016 di COMSUBIN;
VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla sicurezza della navigazione,
RENDE NOTO nel periodo compreso tra il 16.05.2016 ed il 20.05.2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, avranno luogo le operazione di brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
PUNTO LATITUDINE (WGS 84)
LONGITUDINE (WGS 84)
AREA INTERDIZIONE ALFA 41° 12.3’ N 009° 32.3’ E – 1000 metri per attività subacquee – 300 metri per navigazione
ORDINA
Articolo 1
nel periodo compreso tra il 16.05.2016 ed il 20.05.2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nel punto di brillamento di cui al
RENDE NOTO, sono interdetti:
- per un raggio di 1000 metri: la pesca, la balneazione ed ogni attività subacquea e diportistica in genere;
- per un raggio di 300 metri: la navigazione, la sosta e l’ancoraggio.
Articolo 2
A partire dalle ore 13.00 del 20.05.2016 l’Ordinanza n. 64/16 è da intendersi abrogata.
Articolo 3
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lvo 171/2005.
Fonte: http://www.sardegnareporter.it/121267-2/
Foto: sardegnareporter.it