BERNA, 19.09.2014 – IL 19 SETTEMBRE 2014 IL CONSIGLIO
FEDERALE HA DECISO DI ADEGUARE I CRITERI DI AUTORIZZAZIONE PER LE ESPORTAZIONI
DI MATERIALE BELLICO ALLO SCOPO DI RIDURRE LE NORME CHE DISCRIMINANO
L’INDUSTRIA SVIZZERA DEGLI ARMAMENTI IN CONFRONTO AGLI STATI EUROPEI. LE
DISPOSIZIONI, RIVEDUTE IN SEGUITO A UNA MOZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA
POLITICA DI SICUREZZA DEL CONSIGLIO DEGLI STATI, ENTRERANNO IN VIGORE IL 1°
NOVEMBRE 2014.
FEDERALE HA DECISO DI ADEGUARE I CRITERI DI AUTORIZZAZIONE PER LE ESPORTAZIONI
DI MATERIALE BELLICO ALLO SCOPO DI RIDURRE LE NORME CHE DISCRIMINANO
L’INDUSTRIA SVIZZERA DEGLI ARMAMENTI IN CONFRONTO AGLI STATI EUROPEI. LE
DISPOSIZIONI, RIVEDUTE IN SEGUITO A UNA MOZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA
POLITICA DI SICUREZZA DEL CONSIGLIO DEGLI STATI, ENTRERANNO IN VIGORE IL 1°
NOVEMBRE 2014.
La mozione della Commissione della politica di sicurezza del
Consiglio degli Stati del 25 giugno 2014 «Porre fine alla discriminazione
dell’industria svizzera degli armamenti» (13.3662), trasmessa al Consiglio
federale il 6 marzo 2014, si prefigge di conferire al Consiglio federale un
maggior margine di manovra per autorizzare le esportazioni di materiale
bellico. Il governo procederà a una valutazione globale che deve riguardare sia
i principi della politica estera e gli obblighi internazionali della Svizzera
(art. 1 della legge sul materiale bellico) sia gli aspetti economici e le
considerazioni in materia di politica della sicurezza. A tale scopo la mozione
riformula l’enunciato dell’articolo 5 capoverso 2 lettere da a) a d)
dell’ordinanza sul materiale bellico (OMB).
Consiglio degli Stati del 25 giugno 2014 «Porre fine alla discriminazione
dell’industria svizzera degli armamenti» (13.3662), trasmessa al Consiglio
federale il 6 marzo 2014, si prefigge di conferire al Consiglio federale un
maggior margine di manovra per autorizzare le esportazioni di materiale
bellico. Il governo procederà a una valutazione globale che deve riguardare sia
i principi della politica estera e gli obblighi internazionali della Svizzera
(art. 1 della legge sul materiale bellico) sia gli aspetti economici e le
considerazioni in materia di politica della sicurezza. A tale scopo la mozione
riformula l’enunciato dell’articolo 5 capoverso 2 lettere da a) a d)
dell’ordinanza sul materiale bellico (OMB).
Nel proprio parere il Consiglio federale aveva espresso il
suo sostegno alla Commissione, facendo peraltro notare che la mozione era
attuabile con pochi interventi nell’ordinanza. Infine, aveva ribadito di non
voler rinunciare minimamente alla tutela dei diritti umani né alla tradizione
umanitaria della Svizzera.
suo sostegno alla Commissione, facendo peraltro notare che la mozione era
attuabile con pochi interventi nell’ordinanza. Infine, aveva ribadito di non
voler rinunciare minimamente alla tutela dei diritti umani né alla tradizione
umanitaria della Svizzera.
La modifica varata dal Consiglio federale riguarda da un
lato l’articolo 5 capoverso 2 lettera b) OMB, la quale vieta le esportazioni
destinate a Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani.
Dall’altro, ciò comporta una modifica dell’articolo 5 capoverso 2 lettera c)
OMB, la quale vieta le esportazioni di materiale bellico verso gli Stati che
figurano tra i Paesi meno sviluppati nell’elenco OCSE dei Paesi beneficiari dell’aiuto
pubblico allo sviluppo.
lato l’articolo 5 capoverso 2 lettera b) OMB, la quale vieta le esportazioni
destinate a Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani.
Dall’altro, ciò comporta una modifica dell’articolo 5 capoverso 2 lettera c)
OMB, la quale vieta le esportazioni di materiale bellico verso gli Stati che
figurano tra i Paesi meno sviluppati nell’elenco OCSE dei Paesi beneficiari dell’aiuto
pubblico allo sviluppo.
In virtù di questi cambiamenti, l’autorizzazione potrà
essere rilasciata dopo un esame dettagliato di ciascun caso e solo se c’è un
rischio esiguo che il materiale serva a commettere gravi reati contro i diritti
umani. Contrariamente al passato, dunque, la valutazione verterà sulla
violabilità dei diritti umani.
essere rilasciata dopo un esame dettagliato di ciascun caso e solo se c’è un
rischio esiguo che il materiale serva a commettere gravi reati contro i diritti
umani. Contrariamente al passato, dunque, la valutazione verterà sulla
violabilità dei diritti umani.
È quanto prevede ad esempio anche la Posizione comune del
Consiglio dell’UE sul controllo delle esportazioni di attrezzature militari[1].
Per quanto riguarda le richieste di esportare materiale bellico nei Paesi
beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, si dovrà verificare in
particolare se figurano nell’elenco OCSE dei Paesi meno sviluppati. In
determinate circostanze, le esigenze di sicurezza degli Stati destinatari
oppure altri interessi importanti possono legittimare un’esportazione.
Consiglio dell’UE sul controllo delle esportazioni di attrezzature militari[1].
Per quanto riguarda le richieste di esportare materiale bellico nei Paesi
beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, si dovrà verificare in
particolare se figurano nell’elenco OCSE dei Paesi meno sviluppati. In
determinate circostanze, le esigenze di sicurezza degli Stati destinatari
oppure altri interessi importanti possono legittimare un’esportazione.
Infine, la definizione legale di «armi» di cui all’articolo
5 capoverso 2 lettere d) e e) OMB è stata sostituita dal termine «materiale
bellico» secondo l’articolo 5 della legge sul materiale bellico. Si tratta di
una semplice modifica redazionale che non ha alcuna incidenza sulla prasi delle
autorizzazioni.
5 capoverso 2 lettere d) e e) OMB è stata sostituita dal termine «materiale
bellico» secondo l’articolo 5 della legge sul materiale bellico. Si tratta di
una semplice modifica redazionale che non ha alcuna incidenza sulla prasi delle
autorizzazioni.
La modifica dell’ordinanza approvata dal Consiglio federale
migliora il quadro giuridico per l’esportazione di materiale bellico e dunque
consente di attuare il principale obiettivo della mozione 13.3662, continuando
ad assicurare la coerenza tra la politica estera e la politica di tutela dei
diritti umani. L’ordinanza modificata entrerà in vigore il 1° novembre 2014.
migliora il quadro giuridico per l’esportazione di materiale bellico e dunque
consente di attuare il principale obiettivo della mozione 13.3662, continuando
ad assicurare la coerenza tra la politica estera e la politica di tutela dei
diritti umani. L’ordinanza modificata entrerà in vigore il 1° novembre 2014.
[1] Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8
dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni
di tecnologia e attrezzature militari.
dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni
di tecnologia e attrezzature militari.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944&qid=1409040753066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944&qid=1409040753066
Isabel Herkommer, portavoce SECO,
tel. +41 58 465 03 49Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca Fonte: http://www.noodls.com/view/049DCCF49F0839C1A4A9E594E34FFF6462FB895E?552xxx1411138341
della formazione e della ricerca Fonte: http://www.noodls.com/view/049DCCF49F0839C1A4A9E594E34FFF6462FB895E?552xxx1411138341
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