ORDINANZA N. 43/16 Brillamento ordigni bellici
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTI gli atti d’ufficio e, in ultimo, la propria Ordinanza n. 31/16, relativa ad attività di brillamento di ordigni bellici da parte del Nucleo SDAI di La Maddalena nel periodo compreso tra il 7 e l’11 marzo 2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
VISTA la comunicazione senza data, assunta al prot. n. 4359 del 23.03.2016, con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha comunicato la necessità di proseguire l’attività di brillamento di ordigni bellici di cui sopra, nel periodo compreso tra il 24 marzo ed il 1 aprile 2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nel punto di coordinate Lat. 41° 12.3’ N – Long 009° 32.4’ E (WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella in quanto l’attività di brillamento di cui sopra non è stata resa praticabile nei precedenti giorni programmati per avverse condizioni meteomarine;
VISTA la comunicazione urgentissima prot. n. 7642 in data 03.02.2016 della Prefettura di Sassari;
VISTO il messaggio prot. n. 837 datato 18.03.2016 di COMSUBIN;
VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla sicurezza della navigazione,
RENDE NOTO
nel periodo compreso tra il 24 marzo ed il 1 aprile 2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, avranno luogo le operazione di brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
ORDINA
Articolo 1
nel periodo compreso tra il 24 marzo ed il 1 aprile 2016, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nel punto di brillamento di cui al RENDE NOTO, sono interdetti:
per un raggio di 1000 metri: la pesca, la balneazione ed ogni attività subacquea e diportistica in genere;
per un raggio di 300 metri: la navigazione, la sosta e l’ancoraggio.
Articolo 2
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lvo 171/2005.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
Fonte: http://www.sardegnareporter.it/capitaneria-porto-la-maddalena-brillamento-ordigni-bellici/
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