Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

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Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

BREVI NOTE SULLA B.C.M.

Categories: Editoriali

Ricordando le Norme che regolavano la Bonifica dei Campi Minati (B.C.M.), la prima cosa che mi torna in mente è la volontà del Legislatore formalizzata e resa esecutiva con lo storico Decreto Luogotenenziale n.320/46, modificato ed aggiornato dal D.Lgs.C.P.S.n.1768 del 01/11/1947.- Il Legislatore, considerata la specifica materia, demandava al suo Organo esecutivo (le Forze Armate), la competenza esclusiva (quindi il compito istituzionale), della bonifica dei campi minati e degli ordigni residuati bellici comunque presenti nel Territorio nazionale e giacenti interrati o in superficie, aggiungendo anche il compito di specializzare, con appositi corsi teorici e pratici, il personale che doveva dedicarsi a questa specifica, delicata e rischiosa attività. Con il ritorno della Pace e la progressiva smobilitazione dei militari, le Autorità dell’epoca decisero di fare ricorso a personale civile che volontariamente (anche perché motivato dalla ricerca di un lavoro remunerato che permettesse la propria sopravvivenza e quella dei famigliari), decideva di partecipare a uno dei periodici Corsi di specializzazione (presso le Scuole B.C.M.), diretti da militari di carriera delle Armi di Artiglieria e del Genio, che già durante il conflitto avevano acquisito competenze sugli ordigni di diverse nazionalità. Si costituirono quindi in ambito Esercito, delle Unità organiche con compiti specifici che grosso modo possono essere così distinti:

  1. Organi dipendenti dall’Artiglieria per tutti gli ordigni (mine escluse), giacenti in superfice od affioranti,
  2. Organi inquadrati nell’Arma del Genio per le mine e gli ordigni diversi giacenti interrati o sotto macerie, nell’alveo dei fiumi, nel fondale dei laghi e nelle grotte (escluse quelle carsiche).

Questi Nuclei vennero dislocati sul Territorio nazionale secondo una opportuna “regionalizzazione” di carattere permanente, incominciando a collaborare tra loro attivamente e in perfetta comunione d’intenti, per formare degli Organi operativi destinati anche a diventare, nel tempo, profondi conoscitori del territorio di competenza, degli eventi bellici che vi erano accaduti, della tenuta a giorno della documentazione via via prodotta per memorizzare i luoghi e il numero e tipo dei reperti a mano a mano rinvenuti.

Questi Uomini, nell’ambito delle rispettive competenze e sempre aperti ad ogni possibile richiesta collaborazione anche delle Autorità civili, iniziarono il lavoro incominciando purtroppo a contare anche le perdite. Si partiva alla mattina sempre per luoghi diversi, per esaudire al meglio le innumerevoli richieste che giornalmente venivano ricevute prevalentemente dall’Arma dei Carabinieri e si eseguivano razionalmente gli interventi che, come mi è caro ricordare, venivano eseguiti senza soluzione di continuità dal personale che li aveva ricercati e rinvenuti: ricerca, localizzazione, scoprimento, neutralizzazione, recupero e/o distruzione dei reperti rinvenuti. Era alla sera, nell’ora del rientro, che purtroppo si contavano anche gli infortuni avvenuti e il numero di persone mancanti all’appello. Incidenti causati, nonostante la perizia e capacità degli addetti, per l’enorme numero di reperti rinvenuti di diversa natura e nazionalità, che potevano all’improvviso, a volte anche solo perché portati all’aria, manifestare tutta la loro potenza distruttiva su persone, animali e cose. (in particolare, ordigni a caricamento speciale o caricati con fosforo o contenenti esplosivi ad alta particolare sensibilità).Trattandosi di reperti esplosivi usati dalle opposte fazioni belligeranti nell’ultimo conflitto mondiale, con il passare degli anni e l’esperienza acquisita si andò affinando la perizia e la capacità degli operatori, anche grazie alla presenza di strumenti di ricerca più precisi e in grado di essere inseriti a diverse profondità, per rilevare segnali provenienti da reperti altrimenti non rilevabili dalla superficie. Si ridusse così notevolmente il numero di incidenti con l’applicazione di specifiche Nome di sicurezza. Fino alla fine degli anni ‘90, esistevano questi Nuclei permanenti territoriali denominati “Sezioni B.C.M.” organicamente inseriti nelle Direzioni Genio Militare, che agivano in base al Regolamento Lavori Genio Militare adattato allo scopo e da una consistente raccolta di Ordini permanenti con i quali le Superiori Autorità Ministeriali (coadiuvate dai Dirigenti Tecnici B.C.M. a Capo degli Uffici esecutivi periferici, quindi specialisti della materia perché, con i collaboratori, vi operavano di persona in modo permanente), meticolosamente disponevano come dovevano essere eseguite le operazioni di avvicinamento, inertizzazione e l’eventuale recupero dei vari tipi di reperti rinvenuti.

Parallelamente agivano i Nuclei di Artificieri dell’Artiglieria, per i recuperi e il trattamento dei reperti rinvenuti affioranti o giacenti in superficie.

Fra alterne vicende e restrizioni organiche, in assenza di un vano sperato turnover, sopravvissero nella specifica attività, solo pochi residuali elementi operativi altamente qualificati e veramente capaci per l’esperienza acquisita negli anni, anche e soprattutto per supportare con i propri archivi (che costituivano la “memoria storica” risultante da anni di Bonifiche iniziate nel 1944 e tutte documentate), continuando anche ad operare direttamente con verifiche ed accertamenti strumentali, non solo nei casi di non rinviabili interventi urgenti ma principalmente per fare fronte al bisogno di notizie sullo stato dei luoghi da parte delle Autorità e dei privati, anche quando la presenza di residuati bellici fosse solo presunta. (ricordo che il dilazionare o sottovalutare un intervento, proprio perché sempre definito “compito istituzionale”, poteva anche dare luogo ad una chiamata in causa per “omissione di atti d’ufficio”). Piano piano, con il passare degli anni e la drastica riduzione di finanziamenti statali, la quasi totalità delle numerose richieste di bonifiche (anche se urgenti), non potevano essere esaudite, ma solo procrastinate genericamente nel tempo. Enti, imprese, società che già avevano fatto la loro “gara” per acquisire ed eseguire lavori anche per la realizzazione di primarie opere pubbliche, si trovarono così a un bivio: fare finta di niente, di “non sapere” o far eseguire, responsabilmente, accertamenti ed eventuali bonifiche a loro totali spese. Così nacque l’usanza, in particolare per gli Enti Pubblici e privati, di ottenere l’autorizzazione e di eseguire le necessarie bonifiche a “propria cura e spese” con Impresa Specializzata B.C.M., sempre sotto controllo dell’Autorità militare e rinunciando autonomamente ad ogni eventuale concorso alla spesa da parte dello Stato già previsto dall’Art. 7 del citato D.Lgt. 320/46 (pari al 50% della spesa totale), per operare in tempi certi e senza penalità ed evitare anche un possibile annullamento di finanziamenti già previsti. Si è operato in questo modo fino al termine degli anni ‘90: solo qualche progetto di bonifica preventivamente autorizzato e finanziato dal Ministero della Difesa (quasi solo a favore di Enti pubblici o in luoghi storici particolarmente importanti), a fronte di una maggioranza di interventi eseguiti da Imprese Specializzate B.C.M. sempre a spese dei richiedenti. Fortunatamente il personale specializzato in forza alle Sezioni B.C.M., più per Amore del proprio lavoro che per ottenere scarsi riconoscimenti, continuò ad operare, principalmente su richiesta delle Stazioni Carabinieri, per interventi urgenti a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. Si mantenne così sempre aggiornata la capacità operativa, estremamente necessaria per l’incolumità del personale e anche come indispensabile supporto imparziale, indiscutibilmente e professionalmente capace, da fornire durante i previsti controlli dei lavori autorizzati e in corso e nelle operazioni di collaudo finale disposti dalle superiori Autorità militari. A un certo punto, senza clamore, si incominciò a ritenere che lo Stato non fosse più l’unico responsabile dell’inquinamento bellico del Territorio nazionale (da sempre ritenuto tale come conseguenza diretta della dichiarazione di guerra), quindi si fecero decadere le Norme emanate nel 1946 dai nostri Padri della Patria che avevano vissuto la guerra e sapevano personalmente di cosa si trattava e si emanarono delle nuove Norme sostitutive sulle quali non posso né mi voglio soffermare, con le quali l’Autorità militare ha mantenuto il potere di autorizzazione e di controllo di ogni intervento di bonifica eseguito da Imprese specializzate B.C.M. (iscritte in un apposito Albo tenuto dalla stessa Autorità militare), ma riducendo a  due (Padova e Napoli), il numero delle Sezioni B.C.M. operanti sul Territorio nazionale per il rilascio delle autorizzazioni e i dovuti previsti controlli. L’Esercito, che ha assunto, specializzato e creato, nell’ambito dei Reggimenti del Genio, propri militari volontari Artificieri, fatte salve eventuali nuove recenti possibili disposizioni, non esegue più, sul Territorio Nazionale, bonifiche superficiali e/o profonde a propria cura e spese a favore di terzi, ma si limita solo, nei modi dei concorsi, ad intervenire (per recupero, inertizzazione e/o distruzione), sui reperti bellici in ogni modo già rinvenuti e comunque scoperti e posti in superficie, in pratica eseguendo buona parte delle operazioni già di competenza degli Organi di Artiglieria. Le operazioni di ricerca, localizzazione e scoprimento sono ora eseguite normalmente dalle Imprese Specializzate B.C.M. che (bisogna riconoscerlo), con fatica riescono a restare in attività con propri uomini e mezzi, realizzando un saltuario, giusto, equo guadagno, nonostante la costante evidente scarsità di richieste e i particolari anche onerosi vincoli imposti da chi ha elaborato le nuove Norme. Ritengo giusto ricordare che le decadute Norme regolavano anche i rapporti con l’INAIL in relazione al disposto dell’Art. 5 del D.L.C.P.S. n.1768, al quale per conto dello Stato era devoluta la gestione delle prestazioni infortunistiche e di provvidenze varie, sia a favore degli addetti ai lavori di bonifica che delle ditte appaltatrici.

A completamento di queste brevi note, consiglio vivamente, per conoscere meglio la B.C.M. e rivolgere un pensiero a chi vi ha operato e ai molti che non hanno fatto ritorno, di accedere all’Archivio dell’Istituto Storico LUCE, al sito: https://www.archivioluce.com e prendere visione del filmato “La bonifica dei campi minati”.

Bologna, 10 giugno 2018

Gen. B. (c.a.) Antonio Torregrossa

 

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