Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

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Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

La Maddalena. Interdizione per rinvenimento presunti Ordigni bellici

Categories: Bonifica perché

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
(Località P.ta Chiara, snc. – Tel. 0789-730632 – Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it – Sito Web: www.lamaddalena/guardiacostiera.it
ORDINANZA N. 44/17
INTERDIZIONE TRATTO DI MARE PER RINVENIMENTO PRESUNTI ORDIGNI BELLICI
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La
Maddalena,
VISTA la denuncia ricevuta per le vie brevi in data odierna, alle ore 09.20 circa,
dal sig. D’URSO Stefano, con la quale è stato segnalato il ritrovamento di
n. 4 (quattro) presunti residuati bellici di medio calibro, rinvenuti nelle
acque in località “Punta Galera”, Isola di Caprera, Comune di La
Maddalena (OT), nel punto di coordinate stimate φ 41° 15’.616 N– λ 009°
27’.525 E (Sistema di riferimento WGS84).
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare
l’incolumità delle persone e delle cose,
ORDINA
Articolo 1 A partire dalla data odierna e sino a termine esigenze, per un raggio di 200
metri dal punto “A” di coordinate φ 41° 15’.616 N– λ 009° 27’.525 E (Sistema di
riferimento WGS 84), meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico, parte
integrante della presente Ordinanza, è vietata:
a) la balneazione;
b) il transito, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale,
c) la pesca, l’attività subacquea e qualsiasi attività diportistica e/o
professionale in genere.
Articolo 2 I contravventori alla presente, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più
grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice
della Navigazione.
Articolo 3 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all’albo di
questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della
Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti
interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it .

Fonte: https://www.sardegnareporter.it/cp-la-maddalena-interdizione-rinvenimento-presunti-ordigni-bellici/

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