Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

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Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

A futura memoria

Categories: Bonifica perché

Ricorre in questi giorni il settantesimo anniversario della promulgazione del Decreto Legge n. 320 del 12 aprile 1946  “Bonifica dei Campi Minati”,  pubblicato sulla G.U. n. 119 del 23 maggio 1946 e registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio.- Con questo Decreto, emanato da Umberto di Savoia nella Sua veste di Luogotenente Generale del Regno d’Italia su proposta del Consiglio dei Ministri ( De Gasperi, Romita, Scocimarro, Corbino, Brosio, Cattani, Gullo, Lombardi, Gronchi, Barbareschi, Gasparotto e Togliatti), si stabilì l’affidamento al Ministero della Difesa (allora della Guerra), l’organizzazione del servizio per l’esecuzione dei lavori di bonifica dei campi minati e la formazione del personale specializzato (maestranze e personale dirigente), con le modalità ed in base alle disposizioni contenute negli articoli dello stesso Decreto. Con ciò fu istituzionalizzata la competenza esclusiva delle Forze Armate che territorialmente istituirono delle Sezioni B.C.M. dislocate a Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, con compiti specifici costituiti da:

  1. “Pronti interventi” e bonifiche da effettuarsi con il proprio personale, su segnalazione anche solo di “sospetta presenza” di ordigni, inoltrate dalle Pubbliche Autorità (Ministeri, Magistratura, Prefetture, Carabinieri, Organi di P.S. ed altri Organi dell’Esercito).
  2. Controllo dei lavori di bonifica eseguiti, per conto e spese di Enti Pubblici e privati, da Ditte Specializzate B.C.M. ed abilitate dall’A.D.
  3. Direzione e controllo di lavori di bonifica eseguiti da Ditte Specializzate B.C.M. per conto dell’A.D. sia per interventi cosiddetti “istituzionali” (cioè su immobili in consegna ed in uso all’A.D.), sia per interventi cosiddetti “extraistituzionali” (su immobili dello Stato, di Enti pubblici e di privati).
  4. Progettazione e controllo dei lavori di bonifica eseguiti da Ditte Specializzate B.C.M. per conto di Enti pubblici e privati con contributo finanziario dell’A.D. (pari al 50% della spesa totale).

Alla fine della Guerra e quindi con la smobilitazione dei militari e l’istituzione del nuovo Servizio di Leva obbligatorio, fu giocoforza ricorrere alla componente civile che, su base volontaria, fu specializzata per l’esecuzione dei rischiosi lavori per i quali, ovviamente, non si potevano impiegare i militari in servizio di leva obbligatoria. Ecco così emergere la figura principe della bonifica: il “Rastrellatore” o “Artificiere per bonifica” del Genio; questa figura professionale, a cui lo Stato riconosceva i Benefici combattentistici per le effettive giornate di rischio, era supportata, in intima comunione d’intenti, per gli ordigni che non fossero mine o ad esse assimilabili, dagli Artificieri dell’Arma di Artiglieria (anche questa figura professionale via via è stata “anemizzata”.

Tutto il Personale sopracitato, prevalentemente civile e immesso nei Ruoli del Ministero della Difesa era, in virtù del Brevetto conseguito, abilitato ad usare attrezzi ed apparecchiature elettroniche per la ricerca, attrezzi per il brillamento, attrezzi per zappatore, materiali per segnalazione, attrezzi per servizio sanitario, esplosivo ed artifizi per brillamenti, capsule, micce, detonatori secondari, ecc.

Si procedette per anni con tale attività che richiedeva a molti il sacrificio della vita o il segno permanente di gravi mutilazioni, considerata l’enorme quantità di reperti esplosivi di ogni genere e tipo (mine, bombe d’aereo, granate, bombe da mortaio, bombe a mano ed ogni sorta di trappola od ordigni artigianali), interrati o giacenti tra le macerie, nel letto dei fiumi, nel fondale dei laghi, nelle grotte, ed ovunque vi fosse stato il passaggio e/o la sosta delle opposte fazioni belligeranti. Ogni tanto un incidente frenava gli slanci e fermava la più buona volontà di questi impavidi; poi ritornava la determinazione di fare e, forti dell’esperienza a caro prezzo conseguita, affinata l’arte, si migliorava la tecnica e si acquisiva nuova conoscenza.

Quasi in ogni città d’Italia esiste un cippo o una lapide posti a ricordo dei valorosi Operatori B.C.M. che hanno pagato a caro prezzo la loro guerra contro la guerra. La nostra Regione (l’Emilia Romagna), è quella che ha pagato uno dei tributi più alti con i suoi 222 caduti. A Bologna il ricordo si perpetua su una lapide posta nel cortile principale del Palazzo Comunale e su quella presente in Piazza Rossini, su una parete di Palazzo Malvezzi, Sede della Provincia. Conoscendo l’umiltà ed il silenzio operoso di quei nostri caduti, che nel “mestiere” che svolgevano erano comunque abituati a non protestare ed accettare le difficoltà della vita, non è possibile, parlando di Loro, non tenere presente, specialmente da chi oggi si manifesta Loro erede, che sotto la lapide di Piazza Rossini non ci sono corone o fiori, ma un recente deposito di “rusco” (di quelli nuovi e moderni “affioranti” come molti degli ordigni esplosivi che da Loro erano rinvenuti ed eliminati).

Per l’enorme tributo di sangue versato per la presenza di vaste aree minate sulla linea del Fiume Senio,  via via bonificate dai Rastrellatori del Genio, nel Comune di Castelbolognese , dove esisteva un campo minato, nell’aprile del 1984 è stato inaugurato un Monumento Nazionale in Onore ai Caduti nella B.C.M.

L’indimenticabile Presidente Sandro Pertini si associò alla nobile iniziativa voluta dai superstiti, esternando parole commoventi verso “….. una categoria che come poche si è resa benemerita al cospetto della Patria”.

Da tempo le Sezioni B.C.M. che operavano sul Territorio nazionale (in particolare quella di Bologna che aveva competenza sulla Regione Emilia Romagna e che ho avuto l’onore e l’onere di dirigere), sono state via via anemizzate per poi, a fine anni novanta, essere soppresse. Ne sopravvivono solo due (Padova e Napoli), che devono coprire le esigenze di tutto il territorio Nazionale. A mio parere ha influito molto, in questa determinazione, il convincimento di molti, che oramai il rinvenimento di ordigni residuati bellici inesplosi fosse da classificare come evento imprevisto ed imprevedibile. Allo stato attuale non è ben chiaro chi sia il responsabile istituzionale della bonifica del Territorio nazionale a cui fare riferimento, anche solo per la raccolta di preventive notizie certe su possibili aree pericolose e su precedenti interventi avvenuti nelle aree ove, in particolare, siano previsti scavi e movimentazione di terre. Per ora sembra che l’unico a cui è stata devoluta la grande responsabilità di decidere se bonificare o meno un terreno nel quale si deve intervenire con scavi e movimentazione di terre, sia il responsabile del progetto di sicurezza nei cantieri.

Il Decreto Legge 320/46 è stato abrogato ed altre norme ne hanno preso il posto. La figura Storica del Rastrellatore del Genio è rimasta attiva prevalentemente (con compiti ridotti alla sola ricerca e scoprimento), nell’organizzazione civile delle Imprese di Bonifica private (alle quali spetta l’Onore di mantenere vive la capacità, le tradizioni e la volontà dei nostri Maestri e Predecessori), mentre l’Organizzazione militare interviene sul Territorio Nazionale nelle forme dei concorsi,  con i bravi militari volontari dei Nuclei E.O.D. in forza ai Reggimenti del Genio. Questi intervengono, per quanto fino ad ora risulta, solo nelle operazioni di rimozione, disattivazione ed eventuale distruzione dei residuati bellici esplosivi comunque ed in qualsiasi modo già venuti in superficie. Sembra escluso, o non è messo in evidenza, ogni loro possibile intervento sistematico di Bonifica per ricerca, localizzazione e scoprimento di ordigni esplosivi interrati a diverse profondità (fino ed oltre il metro di profondità).

In definitiva, per le bonifiche che siano ritenute necessarie nei cantieri temporanei o mobili, la valutazione del rischio, dovuto alla eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo, è eseguita dal coordinatore per la progettazione a cui segue l’incarico che il committente dà a un’Impresa Specializzata B.C.M.

Resta vincolante il parere dell’Autorità militare competente per territorio, in merito alle specifiche regole tecniche da osservare. A questa Autorità, con l’intervento di altri Organismi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, compete anche l’adozione delle misure di sorveglianza.

Oggi, in particolare nei giovani, la passata storica attività è poco conosciuta e difficilmente (anzi mai), nelle cerimonie Ufficiali si commemorano questi Caduti, in massima parte volontari civili di ogni ceto e provenienza, che agivano in virtù di una Legge dello Stato che, oramai abrogata, oggi avrebbe compiuto i settant’anni e a mio modesto parere sarebbe ancora valida, se non altro per la precisa definizione dei compiti e delle responsabilità.

Bologna, 24 aprile 2016

Gen. B. (c.a.) Antonio Torregrossa

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